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Chi è CNA Autoriparatori
CNA Autoriparazione è una delle più importanti associazioni di rappresentanza degli interessi delle imprese artigiane, e piccole imprese, che si occupano della manutenzione e riparazione dei veicoli, e dei complessi di veicoli a motore, incluse moto e ciclomotori, macchine agricole,
Centri di controllo privati
La revisione periodica dei veicoli è un obbligo imposto da una normativa europea a carico dei cittadini, al fine di garantire la sicurezza stradale dei veicoli a motore. Un controllo che a partire dal 1997 è stato affidato, prima in
Legislazione di base
Con la finalità di conseguire un elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale perseguibile attraverso la qualificazione dei servizi offerti dalle imprese di autoriparazione, è stata emanata la legge n. 122/1992 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e
Contenuti informativi
CNA Autoriparatori

Noleggio senza conducente: Adempimenti validi anche per il servizio di auto di cortesia
Autore: Antonella Grasso Data:
07/03/2022
CNA Nazionale Autoriparatori
Attività di noleggio senza conducente Per lo svolgimento dell'attività di noleggio senza conducente di biciclette, motocicli, automezzi, natanti, occorre presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Suap del Comune in cui è situata la sede legale dell'impresa e anche ai Suap dei comuni in cui sono presenti le rimesse, se più di una (rif. DPR n.481/2001). L’adempimento è valido anche nel caso di servizio di "auto di cortesia". Un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso. I veicoli da noleggiare devono essere immatricolati a tale uso. L'attività di noleggio autoveicoli senza conducente è subordinata alla presentazione di una SCIA al Suap del Comune in cui ha sede l'attività; il Comune, entro cinque giorni, deve trasmettere copia della SCIA al Prefetto, il quale entro sessanta giorni potrà inibire lo svolgimento dell’attività. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento alla Direzione della motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento interdittivo. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente: a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t; b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e gli autocaravan, i caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. Per l’esercizio dell’attività oltre alla disponibilità di eventuali locali è richiesto il possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del TULPS e l’assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 39 a euro 159 se trattasi di altri veicoli. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi; in caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi. All'interno del DL n. 113/2018 c.d. “Decreto sicurezza”, per le finalità di prevenzione del terrorismo, sono state inserite nuove prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli senza conducente; più precisamente all’art.17 è previsto che, per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti l’attività di noleggio di veicoli senza conducente (rif. DPR n. 481/2001), per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati (CED), comunicano i dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo di cui all’art.54, DLgs.n.285/1992 “Nuovo codice della strada” (autovetture; autobus; autoveicoli per trasporto promiscuo; autocarri; ecc…). La comunicazione deve essere effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio, e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Con il Decreto 29 ottobre 2021 il Ministro dell'interno ha definito le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali effettuare le comunicazioni, e le modalità di conservazione dei dati. (Riferimenti: D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481; DL 04 ottobre 2018, n.113.) Modalità di comunicazione e conservazione dei dati identificativi dei soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli senza conducente Il decreto 29 ottobre 2021 del Ministero dell’Interno, in vigore dal 24/02/2022, e il relativo allegato, riportano le specifiche tecniche per la predisposizione e la comunicazione al Dipartimento di pubblica sicurezza, da parte delle società di noleggio di veicoli senza conducente, dei dati riferiti ai contratti di noleggio, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo. Sono inoltre illustrate le relative modalità tecniche: - dei collegamenti attraverso i quali gli esercenti effettuano le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli; - di conservazione dei dati identificativi, intendendosi per dati identificativi quelli risultanti dal documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo. Sono esclusi dall'obbligo di cui sopra i contratti di: - noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, - car sharing, - noleggio di motoveicoli. Riferimenti: DM 29 ottobre 2021, pubblicato in GU n. 282 del 26/11/2021; Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada; D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481; DL 04 ottobre 2018, n.113. INDICAZIONI OPERATIVE Con il decreto 29/10/2021, il Ministero dell’Interno comunica le specifiche tecniche per la predisposizione e la comunicazione al Dipartimento di pubblica sicurezza, da parte delle società di noleggio di veicoli senza conducente, dei dati riferiti ai contratti di noleggio, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo (rif.DL 04/10/2018, n.113 come modificato in fase di conversione in Legge n.132/2018). Sono inoltre illustrate le relative modalità tecniche: - dei collegamenti attraverso i quali gli esercenti effettuano le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli; - di conservazione dei dati identificativi, intendendosi per dati identificativi quelli risultanti dal documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo (rif. Art.54, DLgs.285/1992). Sono esclusi dall’obbligo di cui sopra i contratti di: - noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, - car sharing, - noleggio di motoveicoli. Entrata in vigore della disposizione 24/02/2022 (90 giorni dalla pubblicazione in GU). Per consentire agli esercenti l’attività di noleggio di veicoli senza conducente la comunicazione dei dati identificativi del soggetto richiedente il noleggio di un autoveicolo, è stata istituita, presso il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato (CEN), con sede a Napoli, un'apposita piattaforma informatica web oriented, esposta su rete internet, denominata CaRGOS (Car Renter Guardian Operation System). I dati identificativi in questione che devono essere comunicati dall’esercente, contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque prima della consegna del veicolo, sono quelli relativi a: - contratto (Identificativo contratto, data stipula contratto) - tipologia di pagamento - check-out del veicolo (Data, luogo, inizio) - check-in del veicolo (Data, luogo, indirizzo) - identificativo operatore - Agenzia (Identificativo, denominazione, luogo ubicazione, indirizzo, recapito telefonico) - veicolo (Tipo, marca, modello, targa, colore, presenza del GPS, presenza blocco motore) - contraente/conducente (Cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, luogo e indirizzo di residenza, numero di telefono) - documento d’identità del contraente/conducente (Tipo, numero documento, luogo di rilascio) - patente di guida del contraente/conducente (Numero, luogo di rilascio) - secondo conducente (Cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero di telefono) - documento d’identità del secondo conducente (Tipo, numero documento, luogo di rilascio) - patente di guida del secondo conducente (Numero, luogo di rilascio). Le comunicazioni al CaRGOS avvengono previo conferimento all’esercente di una apposita abilitazione rilasciata dalla Questura competente per il luogo di sede legale dell'esercente stesso. Al fine di conseguire l'abilitazione, l'esercente deve presentare apposita istanza alla Questura competente, anche per conto di tutte le agenzie collegate presenti nello Stato, utilizzando credenziali univoche e gestendo centralmente i dati relativi alle proprie agenzie. La Questura provvederà a fornire a ciascuna società le credenziali necessarie all'accesso al portale, basato su una autenticazione forte a due fattori, le quali: - non sono cedibili a terzi; - devono essere utilizzate personalmente dagli esercenti, ovvero dai soggetti incaricati espressamente identificati, che operano sotto la loro autorità, secondo le istruzioni all'uopo impartite; - abilitano all’inserimento dei dati nella piattaforma CaRGOS tramite servizi web e form on line. Come sopra anticipato, sono previste due modalità di inserimento dei dati: - tramite servizi web: mediante appositi servizi di cooperazione applicativa che possono essere richiamati da applicazioni esterne per consentire la trasmissione dei contratti senza necessità di accesso diretto al portale web. L'utilizzo di tali servizi richiede la preventiva registrazione dell'utente da parte della competente Questura e l’utilizzo delle chiavi di autorizzazione necessarie all’utilizzo; - tramite form on-line: consente di inserire manualmente sul portale web i dati riferiti ai singoli contratti di noleggio, tramite apposita maschera di inserimento. In entrambi i casi soprariportati, quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, è necessario che le società di noleggio effettuino il download e conservino un apposito documento di ricevuta in formato pdf, contenente: - il numero di contratti trasmessi in una data giornata; - informazioni che validano la ricevuta e ne garantiscono l’autenticità. Eccezionalmente, nei casi in cui il portale CaRGOS risultasse non fruibile o qualora qualsiasi impedimento non consentisse la trasmissione, l'esercente è tenuto ad effettuare la comunicazione alla Questura territorialmente competente, allegando i dati identificativi in un file con estensione csv, tramite posta elettronica certificata, conservandone la ricevuta digitale di accettazione e consegna del messaggio attestanti data, orario ed esito dell'invio. I dati identificativi acquisiti sono conservati, per un periodo di 7 giorni dalla data della consegna del veicolo, nel sistema informatico CaRGOS implementato presso il CEN della Polizia di Stato, che ne garantisce la sicurezza in termini di riservatezza, integrità e disponibilità. L’accesso è consentito esclusivamente al personale della Polizia di Stato espressamente autorizzato e profilato dal Ministero dell’interno-Dipartimento di pubblica sicurezza, titolare dei dati. Il CEN provvede inoltre al raffronto automatico dei dati riferiti al contraente/conducenti del veicolo noleggiato e del relativo documento di identità esibito con i dati archiviati presso il Centro elaborazione dati. Nel caso in cui emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di prevenzione e repressione del terrorismo, il sistema CarGOS invia, tramite collegamenti telematici, una segnalazione alla Sala operativa della Questura territorialmente competente per attivare le iniziative di controllo. Trascorso il periodo di archiviazione previsto (7 giorni), i dati identificativi trasmessi al sistema CaRGOS vengono cancellati e contestualmente anche gli esercenti sono tenuti: - alla cancellazione di tali dati; - alla distruzione della copia cartacea dei dati trasmessi tramite servizi web, form on-line e posta elettronica certificata non appena ottenute le relative ricevute.
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CNA Gommisti. Riflettori accesi sulla gestione degli PFU
Autore: Antonella Grasso Data:
21/01/2022
CNA Nazionale Autoriparatori
Continuano ad arrivare segnalazioni e lamentele dagli operatori del settore in merito alla grave situazione dei ritardi nei ritiri degli PFU che stanno mettendo in difficoltà le imprese, da nord a sud. E’ un problema, che da anni grava sul settore, le cui cause risiedono lungo tutta la filiera, dal produttore fino ad arrivare al consumatore finale, passando per la filiera della raccolta. Questa complessità non fa che allungare i tempi per la risoluzione del problema, che necessita interventi differenziati e il coinvolgimento di attori istituzionali diversi. Il problema, infatti, non nasce solo da operatori esteri che vendono on-line sul mercato italiano in esenzione IVA e PFU, o negli importatori/distributori che immettono sul mercato pneumatici provenienti da operazioni in evasione IVA, o dalla reimmissione illegale degli pneumatici usati. Riteniamo che l’attuale crisi del sistema sia infatti frutto di una somma di questi fattori, incluso l’anello finale di questa filiera, (gommista) in cui operano soggetti irregolari che si prestano, a certe operazioni, vendita e acquisto di prodotti con modalità che sfuggono al versamenro dell’iva e al pagamento del PFU a svantaggio degli operatori onesti. Senza contare, infine, le aree grige che abbiamo rilevato nell’ambito della raccolta del PFU. In questo contesto, quindi, risulta difficile un’azione semplice e immediata che possa portare benefici duraturi alle imprese. CNA da tempo stà monitorando il problema ed è alla ricerca di un sistema che tuteli a valle tutti coloro che operano onestamente e pagano anche anticipatamente il contributo per lo smaltimento. É indispensabile un intervento serio e mirato da parte del Mite affinchè: L’introduzione di pneumatici irregolari vengano bloccati già sul confine del territorio italiano Ci siano controlli su tutti I soggetti esteri che immettono pneumatici, praticando una concorrenza sleale, Venga fatta una verifica sull’obbligo della nomina di un rappresentante in Italia, Aumenti l’attività di vigilanza del Ministero sull’operare dei Consorzi e degli altri operatori direttamente coinvolti nella gestione dei PFU; Venga aumentato il target di raccolta, parametrandolo ai quantitativi effettivi di PFU che necessitano di essere correttamente raccolti, anche applicando un equo incremento dell’attuale contributo ambientale, se necessario Venga istituito al più presto un tavolo permanente di monitoraggio e verifica , tra le varie rappresentanze della filiera, cosi come disposto dal DM 182. Queste sono alcune delle proposte che porteremo all'attenzione del Ministero. Ricordiamo, infine, il ruolo attivo della confederazione nelle misure di semplificazione recentemente approvate dal Parlamento in materia di collaudi, eliminando l'obbligo per l'utente di effettuare un collaudo finale dopo la sostituzione delle ruote omologate all'origine dal costruttore del veicolo. Un cambiamento che affida alla figura del gommista una funzione di rilievo nel nuovo iter di omologazioni di nuove misure di pneumatici e cerchi.
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Modifiche in materia di revisione dei veicoli di interesse storico o collezionistico
Autore: Antonella Grasso Data:
07/12/2021
CNA Nazionale Autoriparatori
La revisione di un veicolo di interesse storico e collezionistico costruito prima del 1° gennaio 1960 può essere effettuata presso una qualsiasi officina autorizzata e non più, come avveniva in precedenza, solo presso i centri provinciali della Motorizzazione Civile. È quanto previsto dal Decreto 27 ottobre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile pubblicato nel Gazzetta ufficiale n. 288 del 03/12/2021. Il Decreto in commento (in vigore dal 04/12/202, giorno successivo alla sua pubblicazione in GU) modifica il precedente DM 17 dicembre 2009, nello specifico interviene sostituendo il punto 4.2 dell’allegato 3 al decreto medesimo. Per effetto di tale modifica rimane l’obbligo di rivolgersi presso le sedi provinciali della Motorizzazione solo se il veicolo storico o da collezionismo non può affrontare le prove di frenatura sui rulli dinamometrici delle normali officine. In questi casi i controlli di frenata devono essere effettuati esclusivamente secondo le modalità indicate al punto 3.2.2 del sopra richiamato allegato 3 presso le sedi provinciali della Motorizzazione.
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Attività di autoriparazione: Revisione dei mezzi pesanti anche presso officine esterne
Autore: Antonella Grasso Data:
07/12/2021
CNA Nazionale Autoriparatori
In alternativa agli uffici della Motorizzazione, la revisione dei mezzi pesanti può essere effettuata anche presso officine esterne autorizzate. È quanto prevede il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili del 15/11/2021, che aggiorna la disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti contenuta nel codice della strada. Fino all’emanazione del Decreto in commento, la possibilità di effettuare i controlli presso un’officina esterna autorizzata, in alternativa agli uffici delle Motorizzazioni, riguardava i soli veicoli a motore con capienza massima di 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. Con la modifica apportata, anche la revisione dei mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata, può essere affidata alle officine autorizzate dalla Provincia competente (rif. art.80, co.8, DLgs.n.285/1992). In particolare, il Decreto disciplina: 1) il regime di autorizzazione dei centri di controllo privati in relazione alle attività di revisione dei veicoli pesanti; 2) le dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati all’attività di revisione dei veicoli pesanti; 2) l’istituzione di un registro generale degli operatori autorizzati alle attività di revisione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore; 4) il regime di autorizzazione degli ispettori, e i relativi requisiti di competenza, indipendenza e formazione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore; 5) la composizione e la nomina delle commissioni per l’esame degli ispettori, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore. Inoltre, è previsto che con successivi Decreti saranno disciplinate: a) la definizione delle caratteristiche della struttura organizzativa e del personale adeguati a svolgere il controllo tecnico dei veicoli pesanti, nell’ambito degli operatori autorizzati e dei corrispondenti centri di controllo privati; b) la trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori autorizzati al Ministero; c) le procedure inerenti alle modalità di supervisione dei controlli tecnici; d) l’armonizzazione della disciplina di revoca dell’autorizzazione; e) le modalità di svolgimento e superamento dell’esame per il conseguimento del titolo di ispettore autorizzato; f) la definizione delle tariffe per le operazioni di revisione e i controlli periodici sulle officine, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore; g) la definizione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ispettore, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore; h) la definizione delle disposizioni attuative relative al regime sanzionatorio degli ispettori.
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Novità sulle revisione mezzi pesanti ai privati
Autore: Antonella Grasso Data:
06/12/2021
CNA Nazionale Autoriparatori
Dopo anni di attesa arriva il primo atto formale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile verso l’affidamento ai privati della revisione dei mezzi pesanti. Un decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta a fine novembre che dispone un aggiornamento della disciplina relativa, esclusivamente, alla revisione dei veicoli pesanti. Un aggiornamento assolutamente parziale e non ancora operativo in quanto il decreto si limita a disciplinare il regime di autorizzazione dei centri di controllo e le rispettive dotazioni tecniche, il regime di autorizzazione degli ispettori e la composizione delle commissioni di esame degli stessi. Il decreto rimanda invece a successivi atti dirigenziali la definizione di aspetti organizzativi e procedurali fondamentali per l’operatività delle attività, incluso le tariffe. Una valutazione complessiva non può prescindere dalla conoscenza dei provvedimenti mancanti per le quali chiediamo al Ministro un coinvolgimento diretto. L’affidamento ai privati è un processo complesso che coinvolge numerosi attori, è fondamentale la riapertura del Tavolo Istituzionale nell’interesse delle imprese e della sicurezza stradale.
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Anche le ruote si sostituiscono in officina
Autore: Antonella Grasso Data:
16/11/2021
CNA Nazionale Autoriparatori
CNA manifesta soddisfazione per la modifica al codice della strada in tema di “sistema ruota”, inserita nel decreto infrastrutture e trasporti recentemente convertito in legge dal Parlamento. La nuova disposizione, fortemente voluta da CNA, prevede la possibilità di sostituire le ruote delle auto, con modelli diversi rispetto alle misure delle case di produzione, purché omologati, senza passare per la Motorizzazione Civile per il relativo collaudo. Sarà direttamente l’officina autorizzata ad effettuare le pratiche. La misura, consentendo ai cittadini di rivolgersi all’officina di fiducia, ridurrà notevolmente i tempi e snellirà le procedure con nuove opportunità di lavoro per le imprese del settore. Per questo motivo, chiediamo che il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili adotti con celerità il decreto attuativo. TAG: codice della strada, , Ministero infrastrutture e trasporti
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