Attività di autoriparazione: Revisione dei mezzi pesanti anche presso officine esterne
Tipo: Normativa | Categoria: CENTRI DI REVISIONE |
Autore: Antonella Grasso | Data Pubblicazione: 07/12/2021 |
In alternativa agli uffici della Motorizzazione, la revisione dei mezzi pesanti può essere effettuata anche presso officine esterne autorizzate.
È quanto prevede il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili del 15/11/2021, che aggiorna la disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti contenuta nel codice della strada.
Fino all’emanazione del Decreto in commento, la possibilità di effettuare i controlli presso un’officina esterna autorizzata, in alternativa agli uffici delle Motorizzazioni, riguardava i soli veicoli a motore con capienza massima di 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate.
Con la modifica apportata, anche la revisione dei mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata, può essere affidata alle officine autorizzate dalla Provincia competente (rif. art.80, co.8, DLgs.n.285/1992).
In particolare, il Decreto disciplina:
1) il regime di autorizzazione dei centri di controllo privati in relazione alle attività di revisione dei veicoli pesanti;
2) le dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati all’attività di revisione dei veicoli pesanti;
2) l’istituzione di un registro generale degli operatori autorizzati alle attività di revisione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
4) il regime di autorizzazione degli ispettori, e i relativi requisiti di competenza, indipendenza e formazione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
5) la composizione e la nomina delle commissioni per l’esame degli ispettori, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore.
Inoltre, è previsto che con successivi Decreti saranno disciplinate:
a) la definizione delle caratteristiche della struttura organizzativa e del personale adeguati a svolgere il controllo tecnico dei veicoli pesanti, nell’ambito degli operatori autorizzati e dei corrispondenti centri di controllo privati;
b) la trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori autorizzati al Ministero;
c) le procedure inerenti alle modalità di supervisione dei controlli tecnici;
d) l’armonizzazione della disciplina di revoca dell’autorizzazione;
e) le modalità di svolgimento e superamento dell’esame per il conseguimento del titolo di ispettore autorizzato;
f) la definizione delle tariffe per le operazioni di revisione e i controlli periodici sulle officine, a valere su
tutte le categorie di veicoli a motore;
g) la definizione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ispettore, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
h) la definizione delle disposizioni attuative relative al regime sanzionatorio degli ispettori.
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